ART. 110 Norme generali sulle valutazioni [n.d.r. ex art. 76] (1)
1. Agli effetti delle norme del presente capo che
fanno riferimento al costo dei beni senza disporre
diversamente:
a) il costo è assunto al lordo delle quote di ammortamento
già dedotte;
b) si comprendono nel costo anche gli oneri accessori
di diretta imputazione, esclusi gli interessi
passivi e le spese generali. Tuttavia per i beni materiali
e immateriali strumentali per l’esercizio
dell’impresa si comprendono nel costo gli interessi
passivi iscritti in bilancio ad aumento del costo
stesso per effetto di disposizioni di legge (2). Nel
costo di fabbricazione si possono aggiungere con
gli stessi criteri anche i costi diversi da quelli direttamente
imputabili al prodotto; per gli immobili alla
cui produzione è diretta l’attività dell’impresa si
comprendono nel costo gli interessi passivi sui
prestiti contratti per la loro costruzione o ristrutturazione;
c) il costo dei beni rivalutati, diversi da quelli di cui
all’articolo 85, comma 1, lettere a), b) ed e), non si
intende comprensivo delle plusvalenze iscritte, ad
esclusione di quelle che per disposizione di legge
non concorrono a formare il reddito. Per i beni indicati
nella citata lettera e) che costituiscono immobilizzazioni
finanziarie le plusvalenze iscritte
non concorrono a formare il reddito per la parte
eccedente le minusvalenze dedotte; (3)
d) il costo delle azioni, delle quote e degli strumenti
finanziari similari alle azioni si intende non
comprensivo dei maggiori o minori valori iscritti i
quali conseguentemente non concorrono alla formazione
del reddito, né alla determinazione del
valore fiscalmente riconosciuto delle rimanenze di
tali azioni, quote o strumenti;
e) per i titoli a reddito fisso, che costituiscono immobilizzazioni
finanziarie e sono iscritti come tali
in bilancio, la differenza positiva o negativa tra il
costo d’acquisto e il valore di rimborso concorre a
formare il reddito per la quota maturata nell’esercizio.
1 bis. In deroga alle disposizioni delle lettere c), d)
ed e) del comma 1, per i soggetti che redigono il
bilancio in base ai principi contabili internazionali
di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002:
a) i maggiori o i minori valori dei beni indicati
nell’articolo 85, comma 1, lettera e), che si considerano
immobilizzazioni finanziarie ai sensi del
comma 3-bis dello stesso articolo, imputati a conto
economico in base alla corretta applicazione di
tali principi, assumono rilievo anche ai fini fiscali;
b) la lettera d) del comma 1 si applica solo per le
azioni, le quote e gli strumenti finanziari similari
alle azioni che si considerano immobilizzazioni finanziarie
ai sensi dell’articolo 85, comma 3-bis;
c) per le azioni, le quote e gli strumenti finanziari
similari alle azioni, posseduti per un periodo inferiore
a quello indicato nell’articolo 87, comma 1,
lettera a), aventi gli altri requisiti previsti al comma
1 del medesimo articolo 87, il costo è ridotto
dei relativi utili percepiti durante il periodo di possesso
per la quota esclusa dalla formazione del
reddito. (4)
1 ter. Per i soggetti che redigono il bilancio in base
ai principi contabili internazionali di cui al citato
regolamento (CE) n. 1606/2002, i componenti
positivi e negativi che derivano dalla valutazione,
operata in base alla corretta applicazione di tali
principi, delle passività assumono rilievo anche ai
fini fiscali. (4)
2. Per la determinazione del valore normale dei
beni e dei servizi e, con riferimento alla data in cui
si considerano conseguiti o sostenuti, per la valutazione
dei corrispettivi, proventi, spese e oneri in natura o in valuta estera, si applicano, quando non
è diversamente disposto, le disposizioni dell’articolo
9; tuttavia i corrispettivi, i proventi, le spese e
gli oneri in valuta estera, percepiti o effettivamente
sostenuti in data precedente, si valutano con riferimento
a tale data. La conversione in euro dei
saldi di conto delle stabili organizzazioni all’estero
si effettua secondo il cambio utilizzato nel bilancio
in base ai corretti principi contabili e le differenze
rispetto ai saldi di conto dell’esercizio precedente
non concorrono alla formazione del reddito.
Per le imprese che intrattengono in modo sistematico
rapporti in valuta estera è consentita la
tenuta della contabilità plurimonetaria con l’applicazione
del cambio utilizzato nel bilancio in base
ai corretti principi contabili ai saldi dei relativi conti.
(5)
3. La valutazione secondo il cambio alla data di
chiusura dell’esercizio dei crediti e debiti in valuta,
anche sotto forma di obbligazioni, di titoli cui si
applica la disciplina delle obbligazioni ai sensi del
codice civile o di altre leggi o di titoli assimilati,
non assume rilevanza. Si tiene conto della valutazione
al cambio della data di chiusura dell’esercizio
delle attività e delle passività per le quali il rischio
di cambio è coperto, qualora i contratti di
copertura siano anche essi valutati in modo coerente
secondo il cambio di chiusura dell’esercizio.
(6)
3 bis. In deroga alle norme degli articoli precedenti
del presente capo e ai commi da 1 a 1-ter del
presente articolo, non concorrono alla formazione
del reddito i componenti positivi e negativi che
risultano dalla valutazione delle cripto-attività alla
data di chiusura del periodo di imposta a prescindere
dall’imputazione al conto economico. (7)
4. [...] (8)
5. I proventi determinati a norma dell’articolo 90 e
i componenti negativi di cui ai commi 1 e 6 dell’articolo
102, agli articoli 104 e 106 e ai commi 1 e 2
dell’articolo 107 sono ragguagliati alla durata
dell’esercizio se questa è inferiore o superiore a
dodici mesi.
6. In caso di mutamento totale o parziale dei criteri
di valutazione adottati nei precedenti esercizi il
contribuente deve darne comunicazione all’agenzia
delle entrate nella dichiarazione dei redditi o in
apposito allegato. (9)
7. I componenti del reddito derivanti da operazioni
con società non residenti nel territorio dello Stato,
che direttamente o indirettamente controllano
l’impresa, ne sono controllate o sono controllate
dalla stessa società che controlla l’impresa, sono
determinati con riferimento alle condizioni e ai
prezzi che sarebbero stati pattuiti tra soggetti indipendenti
operanti in condizioni di libera concorrenza
e in circostanze comparabili, se ne deriva un
aumento del reddito. La medesima disposizione si
applica anche se ne deriva una diminuzione del
reddito, secondo le modalità e alle condizioni di
cui all’articolo 31-quater del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
Con decreto (10) del Ministro dell’economia e delle
finanze, possono essere determinate, sulla base
delle migliori pratiche internazionali, le linee
guida per l’applicazione del presente comma. (11)
(12) (13)
8. La rettifica da parte dell’ufficio delle valutazioni
fatte dal contribuente in un esercizio ha effetto
anche per gli esercizi successivi. L’ufficio tiene
conto direttamente delle rettifiche operate e deve
procedere a rettificare le valutazioni relative anche
agli esercizi successivi.
9. Agli effetti delle norme del presente titolo che vi
fanno riferimento il cambio delle valute estere in
ciascun mese è accertato, su conforme parere
dell’Ufficio italiano dei cambi, con provvedimento
dell’Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale entro il mese successivo. Sono tuttavia
applicabili i tassi di cambio alternativi forniti
da operatori internazionali indipendenti utilizzati
dall’impresa nella contabilizzazione delle operazioni
in valuta, purchè la relativa quotazione sia resa
disponibile attraverso fonti di informazione
pubbliche e verificabili. (14)
9 bis. Le spese e gli altri componenti negativi derivanti
da operazioni, che hanno avuto concreta
esecuzione, intercorse con imprese residenti ovvero
localizzate in Paesi o territori non cooperativi
a fini fiscali sono ammessi in deduzione nei limiti
del loro valore normale, determinato ai sensi
dell’articolo 9. Si considerano Paesi o territori non
cooperativi a fini fiscali le giurisdizioni individuate
nell’allegato I alla lista UE delle giurisdizioni non
cooperative a fini fiscali, adottata con conclusioni
del Consiglio dell’Unione europea. (15)
9 ter. Le disposizioni del comma 9-bis non si applicano quando le imprese residenti in Italia forniscono
la prova che le operazioni poste in essere
rispondono a un effettivo interesse economico e
che le stesse hanno avuto concreta esecuzione.
Le spese e gli altri componenti negativi deducibili
ai sensi del primo periodo del presente comma e
ai sensi del comma 9-bis sono separatamente indicati
nella dichiarazione dei redditi. L’Amministrazione,
prima di procedere all’emissione dell’avviso
di accertamento d’imposta o di maggiore imposta,
deve notificare all’interessato un apposito
avviso con il quale è concessa al medesimo la
possibilità di fornire, nel termine di novanta giorni,
le prove di cui al primo periodo. Ove l’Amministrazione
non ritenga idonee le prove addotte, deve
darne specifica motivazione nell’avviso di accertamento.
A tale fine, il contribuente può interpellare
l’Agenzia delle entrate ai sensi dell’articolo 11,
comma 1, lettera b), della legge 27 luglio 2000, n.
212. (15)
9 quater. Le disposizioni dei commi 9-bis e 9-ter
non si applicano per le operazioni intercorse con
soggetti non residenti cui risulti applicabile l’articolo
167, concernente disposizioni in materia di
imprese estere controllate. (15)
9 quinquies. Le disposizioni dei commi 9-bis e 9-
ter si applicano anche alle prestazioni di servizi rese
dai professionisti domiciliati in Paesi o territori
individuati ai sensi dello stesso comma 9-bis. (15)
10. [...] (16)
11. [...] (17)
12. [...] (18)
12 bis. [...] (19)
Note:
(1) Articolo sostituito dall’art. 1, DLgs. 12.12.2003 n. 344, in vigore
dall’1.1.2004.
(2) Periodo sostituito dall’art. 11, comma 1, lett. e), n. 1, lett. a), DLgs.
28.2.2005 n. 38, in vigore dal 22.3.2005.
Testo precedente: “Tuttavia per i beni materiali ed immateriali strumentali
per l’esercizio dell’impresa
si comprendono nel costo, fino al
momento della loro entrata in funzione e per la quota ragionevolmente
imputabile ai beni medesimi, gli interessi passivi relativi alla loro
fabbricazione, interna o presso terzi, nonché gli interessi passivi sui
prestiti contratti per la loro acquisizione, a condizione che siano imputati
nel bilancio ad incremento del costo stesso.“.
(3) Lettera sostituita alla precedente dall’art. 11, comma 1, lett. e), n.
1), lett. b), DLgs. 28.2.2005 n. 38, in vigore dal 22.3.2005.
Testo precedente: “il costo dei beni rivalutati, diversi da quelli di cui
all’articolo 85, lettera a) e b) non si intende comprensivo delle plusvalenze
iscritte ad esclusione di quelle che per disposizione di legge
non concorrono a formare il reddito;“.
(4) Comma inserito dall’art. 1, comma 58, lett. i), L. 24.12.2007 n.
244. Ai sensi del successivo comma 61, la disposizione si applica a
decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al
31.12.2007. Per i periodi d’imposta
precedenti, sono fatti salvi gli effetti
sulla determinazione dell’imposta prodotti dai comportamenti
adottati sulla base della corretta applicazione dei principi contabili internazionali,
purché coerenti con quelli che sarebbero derivati dall’applicazione
delle disposizioni introdotte dal comma 58.
(5) I periodi secondo e terzo sono stati sostituiti ai precedenti
dall’art. 7-quater, comma 2, DL 22.10.2016 n. 193, convertito, con
modificazioni, dalla L. 1.12.2016 n. 225. Ai sensi del successivo comma
3, la disposizione si applica a partire dal periodo d’imposta successivo
a quello in corso al 31 dicembre 2016.
Testo precedente: “La conversione in euro dei saldi di conto delle
stabili organizzazioni all’estero si effettua secondo il cambio alla data
di chiusura dell’esercizio e le differenze rispetto ai saldi di conto
dell’esercizio precedente non concorrono alla formazione del reddito.
Per le imprese che intrattengono in modo sistematico rapporti in valuta
estera è consentita la tenuta della contabilità plurimonetaria con
l’applicazione del cambio di fine esercizio ai saldi dei relativi conti.“.
(6) Comma sostituito dall’art. 11, comma 1, lett. e), n. 2), DLgs.
28.2.2005 n. 38, in vigore dal 22.3.2005.
Testo precedente: “La valutazione secondo il cambio alla data di
chiusura dell’esercizio dei crediti e dei debiti in valuta estera, anche
sotto forma di obbligazioni, di titoli cui si applica la disciplina delle
obbligazioni ai sensi del codice civile o di altre leggi o di titoli assimilati
non iscritti fra le immobilizzazioni deve riguardare la totalità di
essi. Non si tiene conto dei crediti e dei debiti per i quali il rischio di
cambio è coperto qualora i contratti di copertura non siano anch’essi
valutati in modo coerente secondo il cambio di chiusura dell’esercizio.“.
(7) Comma inserito dall’art. 1, comma 131, L. 29.12.2022 n. 197, pubblicata
in G.U. 29.12.2022 n. 303, S.O. n. 43.
(8) Comma abrogato dall’art. 11, comma 1, lett. e), n. 3), DLgs.
28.2.2005 n. 38, in vigore dal 22.3.2005.
Testo precedente: “Le minusvalenze relative ai singoli crediti ed ai
singoli debiti in valuta estera, anche sotto forma di obbligazioni, i titoli
cui si applica la disciplina della obbligazioni ai sensi del codice civile
o di altre leggi o titoli assimilati alle obbligazioni, iscritti fra le immobilizzazioni
sono deducibili per un importo non superiore alla differenza
tra la valutazione di ciascun credito e di ciascun debito secondo
il cambio alla data di chiusura dell’esercizio e la valutazione
dello stesso debito o credito secondo il cambio del giorno in cui è
sorto o del giorno antecedente più prossimo e in mancanza secondo
il cambio del mese in cui è sorto. Non sono deducibili le minusvalenze
relative a crediti o debiti per i quali esiste la copertura del rischio
di cambio, salvo che il contratto di copertura non sia valutato in modo
coerente. La minusvalenza dedotta concorre alla formazione del
reddito imponibile quando per due esercizi consecutivi il cambio medio
risulta più favorevole di quello utilizzato per la determinazione
della minusvalenza dedotta. Ai fini della determinazione dell’importo
da assoggettare a tassazione si tiene conto del cambio meno favorevole
rilevato alla fine dei due esercizi considerati.“.
(9) A decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31.12.2013, l’obbligo
di comunicazione è assolto direttamente nella dichiarazione dei
redditi e non più mediante apposito allegato. Cfr. comunicato stampa
Agenzia delle Entrate 3.7.2013 n. 99.
(10) Si veda il DM 14.5.2018, pubblicato in G.U. 23.5.2018 n. 118.
(11) Comma sostituito dall’art. 59, comma 1, DL 24.4.2017 n. 50,
convertito, con modificazioni, dalla L. 21.6.2017 n. 96.
Testo precedente: “I componenti del reddito derivanti da operazioni
con società non residenti nel territorio dello Stato, che direttamente o
indirettamente controllano l’impresa, ne sono controllate o sono controllate
dalla stessa società che controlla l’impresa, sono valutati in
base al valore normale dei beni ceduti, dei servizi prestati e dei beni e
servizi ricevuti, determinato a norma del comma 2, se ne deriva aumento
del reddito; la stessa disposizione si applica anche se ne deriva
una diminuzione del reddito, ma soltanto in esecuzione degli accordi
conclusi con le autorità competenti degli Stati esteri a seguito
delle speciali “procedure amichevoli” previste dalle convenzioni internazionali
contro le doppie imposizioni sui redditi. La presente disposizione
si applica anche per i beni ceduti e i servizi prestati da società
non residenti nel territorio dello Stato per conto delle quali l’impresa esplica attività di vendita e collocamento di materie prime o merci
o di fabbricazione o lavorazione di prodotti.“.
(12) Ai sensi dell’art. 5, comma 2, DLgs. 14.9.2015 n. 147, pubblicato
in G.U. 22.9.2015 n. 220, “La disposizione di cui all’articolo 110, comma
7, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si interpreta
nel senso che la disciplina ivi prevista non si applica per le operazioni
tra imprese residenti o localizzate nel territorio dello Stato”.
(13) Si veda il Provvedimento Agenzia delle Entrate 23.11.2020 n.
360494.
(14) Periodo inserito dall’art. 13-bis, comma 2, lett. e), DL 30.12.2016
n. 244, convertito, con modificazioni, dalla L. 27.2.2017 n. 19. Ai sensi
del successivo comma 5, la disposizione ha efficacia con riguardo
ai componenti reddituali e patrimoniali rilevati in bilancio a decorrere
dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015. Continuano
ad essere assoggettati alla disciplina fiscale previgente gli
effetti reddituali e patrimoniali sul bilancio del predetto esercizio e di
quelli successivi delle operazioni che risultino diversamente qualificate,
classificate, valutate e imputate temporalmente ai fini fiscali rispetto
alle qualificazioni, classificazioni, valutazioni e imputazioni
temporali risultanti dal bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre
2015. Per il periodo transitorio, si veda il successivo comma 7.
(15) Comma inserito dall’art. 1, comma 84, L. 29.12.2022 n. 197, pubblicata
in G.U. 29.12.2022 n. 303, S.O. n. 43.
(16) Comma abrogato dall’art. 1, comma 142, lett. a), L. 28.12.2015
n. 208, pubblicata in G.U. 30.12.2015 n. 302, S.O. n. 70. Ai sensi del
successivo comma 144, la disposizione si applica a decorrere dal periodo
d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2015.
Testo precedente: “Le spese e gli altri componenti negativi derivanti
da operazioni, che hanno avuto concreta esecuzione, intercorse con
imprese residenti ovvero localizzate in Stati o territori aventi regimi fiscali
privilegiati sono ammessi in deduzione nei limiti del loro valore
normale, determinato ai sensi dell’articolo 9. Si considerano privilegiati
i regimi fiscali di Stati o territori individuati con decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze, in ragione della mancanza di un
adeguato scambio di informazioni.“.
Per le precedenti modifiche si vedano:
- l’art. 5, comma 1, lett. a), DLgs. 14.9.2015 n. 147, pubblicato in G.U.
22.9.2015 n. 220;
- l’art. 1, comma 83, lett. h), n. 1, L. 24.12.2007 n. 244.
Si veda anche il DM 23.1.2002, pubblicato in G.U. 4.2.2002 n. 29, come
da ultimo modificato dal DM 27.7.2010, pubblicato in G.U.
4.8.2010 n. 180.
(17) Comma abrogato dall’art. 1, comma 142, lett. a), L. 28.12.2015
n. 208, pubblicata in G.U. 30.12.2015 n. 302, S.O. n. 70. Ai sensi del
successivo comma 144, la disposizione si applica a decorrere dal periodo
d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2015.
Testo precedente: “Le disposizioni di cui al comma 10 non si applicano
quando le imprese residenti in Italia forniscano la prova che [...] le
operazioni poste in essere rispondono ad un effettivo interesse economico
e che le stesse hanno avuto concreta esecuzione. Le spese e
gli altri componenti negativi deducibili ai sensi del primo periodo del
presente comma e ai sensi del comma 10 sono separatamente indicati
nella dichiarazione dei redditi. L’Amministrazione, prima di procedere
all’emissione dell’avviso di accertamento d’imposta o di maggiore
imposta, deve notificare all’interessato un apposito avviso con
il quale viene concessa al medesimo la possibilità di fornire, nel termine
di novanta giorni, le prove predette. Ove l’Amministrazione non
ritenga idonee le prove addotte, dovrà darne specifica motivazione
nell’avviso di accertamento. [...] A tal fine il contribuente può interpellare
l’amministrazione ai sensi dell’articolo 11, comma 1, lettera b),
della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante lo Statuto dei diritti del
contribuente.“.
Per le precedenti modifiche si vedano:
- l’art. 7, comma 5, DLgs. 24.9.2015 n. 156, pubblicato in G.U.
7.10.2015 n. 233, S.O. n. 55;
- l’art. 5, comma 1, lett. b), DLgs. 14.9.2015 n. 147, pubblicato in G.U.
22.9.2015 n. 220;
- l’art. 1, comma 301, lett. a) e b), L. 27.12.2006 n. 296.
(18) Comma abrogato dall’art. 1, comma 142, lett. a), L. 28.12.2015
n. 208, pubblicata in G.U. 30.12.2015 n. 302, S.O. n. 70. Ai sensi del
successivo comma 144, la disposizione si applica a decorrere dal periodo
d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2015.
Testo precedente: “Le disposizioni di cui ai commi 10 e 11 non si applicano
per le operazioni intercorse con soggetti non residenti cui risultino
applicabili gli articoli 167 [...] concernenti disposizioni in materia
di imprese estere partecipate.“.
In precedenza, le parole “o 168” erano state soppresse dall’art. 8,
comma 3, DLgs. 14.9.2015 n. 147, pubblicato in G.U. 22.9.2015 n.
220. Ai sensi del successivo comma 4, la disposizione si applicava a
decorrere dal periodo di imposta in corso al 7.10.2015. Ai sensi del
medesimo comma 4, per gli utili distribuiti dal soggetto non residente
a decorrere dal periodo di imposta in corso al 7.10.2015, continuavano
ad applicarsi le disposizioni dell’articolo 3, commi 3 e 4, del decreto
del Ministro dell’economia e delle finanze 7 agosto 2006, n.
268. Ai soli fini del precedente periodo, gli utili distribuiti dal soggetto
non residente si presumono prioritariamente formati con quelli assoggettati
a tassazione separata.
(19) Comma abrogato dall’art. 1, comma 142, lett. a), L. 28.12.2015
n. 208, pubblicata in G.U. 30.12.2015 n. 302, S.O. n. 70. Ai sensi del
successivo comma 144, la disposizione si applica a decorrere dal periodo
d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2015.
Testo precedente: “Le disposizioni dei commi 10 e 11 si applicano
anche alle prestazioni di servizi rese dai professionisti domiciliati in
Stati o territori individuati con il decreto di cui al comma 10.“.
Per le precedenti modifiche si vedano:
- l’art. 5, comma 1, lett. c), DLgs. 14.9.2015 n. 147, pubblicato in G.U.
22.9.2015 n. 220;
- l’art. 1, comma 83, lett. h), n. 2), L. 24.12.2007 n. 244;
- l’art. 1, comma 6, DL 3.10.2006 n. 262, convertito con modificazioni
dalla L. 24.11.2006 n. 286.
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